Comune di Angolo Terme | Servizio di gestione tariffe e relazioni con gli utenti | Trasparenza Rifiuti

Comune di Angolo Terme

    Ragione sociale
    Comune di Angolo Terme

    Data iniziale di pubblicazione: 24/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 27/12/2020

    Recapiti del gestore
    Recapiti

    Comune di Angolo Terme - Ufficio Tributi

    Via Regina Elena 53 - 25040 ANGOLO TERME (BS)

    Tel. 0364/548012-548444 

    Fax. 0364/548967

    e-mail: uff.tributi@comune.angolo-terme.bs.it

    posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.comune.angolo-terme.bs.it

     

    l'ufficio riceve previo appuntamento telefonico

    Data iniziale di pubblicazione: 24/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 20/05/2024

    Modulistica per l'invio di reclami

    E' possibile effettuare segnalazioni, richieste di informazioni e reclami compilando il modello allegato

    Data iniziale di pubblicazione: 29/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 29/12/2020

    Carta qualità servizio

    Data iniziale di pubblicazione: 27/03/2024

    Ultimo aggiornamento: 27/03/2024

    Data iniziale di pubblicazione: 27/03/2024

    Ultimo aggiornamento: 27/03/2024

    Data iniziale di pubblicazione: 27/03/2024

    Ultimo aggiornamento: 27/03/2024

    Atti di approvazione e regolamenti

    Approvato con delibera di C.C. n. 14 del 30/05/2023

    Data iniziale di pubblicazione: 20/05/2023

    Ultimo aggiornamento: 20/05/2024

    Regolamento modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 25.06.2021

    Data iniziale di pubblicazione: 22/06/2022

    Ultimo aggiornamento: 22/06/2022

    Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27.09.2014 Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 18.02.2017 Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 16.03.2018

    Data iniziale di pubblicazione: 24/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 27/12/2020

    ANNO 2024

    Data iniziale di pubblicazione: 10/07/2024

    Ultimo aggiornamento: 10/07/2024

    Approvato con delibera del C.C. n. 18 del 22/06/2024

    Data iniziale di pubblicazione: 10/07/2024

    Ultimo aggiornamento: 10/07/2024

    Approvate con delibera di C.C. n. 19 del 22/06/2024

    Data iniziale di pubblicazione: 10/07/2024

    Ultimo aggiornamento: 10/07/2024

    ANNO 2023

    Data iniziale di pubblicazione: 20/05/2023

    Ultimo aggiornamento: 20/05/2024

    Approvate con delibera di C.C. n. 15 del 30/05/2023

    Data iniziale di pubblicazione: 20/05/2023

    Ultimo aggiornamento: 20/05/2024

    ANNO 2022

    Data iniziale di pubblicazione: 15/06/2022

    Ultimo aggiornamento: 15/06/2022

    Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 23.05.2022

    Data iniziale di pubblicazione: 15/06/2022

    Ultimo aggiornamento: 20/05/2024

    Approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 23.05.2022

    Data iniziale di pubblicazione: 15/06/2022

    Ultimo aggiornamento: 15/06/2022

    ANNO 2021

    Data iniziale di pubblicazione: 15/06/2022

    Ultimo aggiornamento: 15/06/2022

    Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 25.06.2021

    Data iniziale di pubblicazione: 15/06/2022

    Ultimo aggiornamento: 15/06/2022

    Approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 25.06.2021

    Data iniziale di pubblicazione: 15/06/2022

    Ultimo aggiornamento: 15/06/2022

    ANNO 2020

    Data iniziale di pubblicazione: 15/06/2022

    Ultimo aggiornamento: 15/06/2022

    Delibera C.C. n. 27 del 25/9/2020

    Data iniziale di pubblicazione: 24/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 27/12/2020

    Calcolo della tariffa
    Determinazione e articolazione della tariffa
    • Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui
      corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
      La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
      superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni
      contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
      La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del
      Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione
      relativo alla stessa annualità.
      La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro
      il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento.
      Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l’anno
      precedente.
      Il Consiglio Comunale ha inoltre facoltà di variare le tariffe anche successivamente ai termini
      di approvazione del bilancio di previsione, ma non oltre il 30 settembre dell’anno di
      riferimento, qualora ciò risulti necessario al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

    • La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali
      del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi
      ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle
      modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la
      copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
      La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. 
      L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non
      domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche
      possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle
      4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

    Data iniziale di pubblicazione: 24/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 28/12/2020

    Si precisa che le tariffe e le riduzioni inserite nell'esempio allegato non si riferiscono nello specifico a quelle approvate dal Comune di Angolo Terme.

    Data iniziale di pubblicazione: 29/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 29/12/2020

    Si precisa che le tariffe e le riduzioni inserite nell'esempio allegato non si riferiscono nello specifico a quelle approvate dal Comune di Angolo Terme.

    Data iniziale di pubblicazione: 29/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 29/12/2020

    Riduzione tariffaria
    Riduzioni della tassa

    Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del
    servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della
    disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per
    imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta
    dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

    Data iniziale di pubblicazione: 24/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 27/12/2020

    Riduzioni utenze domestiche


    La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze
    domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:


    a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi
    all'anno, all'estero: riduzione del 50 %;


    b) unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti
    già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito
    la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non
    locate o comunque utilizzate a vario titolo: Riduzione del 50%.

    Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini
    dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% applicabile ad una
    sola utenza per composter. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31
    dicembre dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il
    compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla
    documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore.
    Per le utenze plurifamiliari la riduzione sarà subordinata alla dimostrazione di utilizzo di
    compostaggio domestico con una capacità pari a minimo 310 litri per ogni unità familiare.

    (vedi art. 18 del Regolamento comunale)

     

    Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze
    poste a una distanza compresa tra 51 metri e 400 metri dal più vicino punto di conferimento,
    misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica e al 80% per le utenze poste ad una
    distanza superiore. (vedi art. 20 del Regolamento comunale)

    Data iniziale di pubblicazione: 24/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 20/05/2024

    Riduzioni utenze non domestiche
    • La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, in proporzione
      ai giorni di effettivo utilizzo dei locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso
      stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente. Tale riduzione si applica purché l’utilizzo
      non sia superiore a 183 giorni nell’anno solare.
      La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o
      atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione
      rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (vedi art. 19 del Regolamento)
    • La tariffa delle categorie "Alberghi con ristorante" e "Alberghi senza ristorante"  si applica in misura ridotta del 50%, nella parte fissa e variabile, per le società/associazioni  senza scopo di lucro (vedi art. 19 del Regolamento)
    • La tariffa variabile dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in
      proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al
      recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a
      ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero. (vedi art. 23 del Regolamento)

    Data iniziale di pubblicazione: 24/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 20/05/2024

    Modalità di pagamento
    Modalità pagamento

    La tassa rifiuti può essere pagata tramite l'F24 inviato in allegato all'avviso di pagamento presentandolo presso uno sportello bancario o postale senza applicazione di costi aggiuntivi di pagamento o tramite il servizio di home banking.

    I codici tributo TARI da utilizzare nella compilazione del modello di versamento sono i seguenti:

    3944  - TARI  - tassa sui rifiuti -articolo 1- comma 639-legge 147 del 27/12/2013;

    3945  - INTERESSI  su Tari - tassa sui rifiuti- articolo 1 comma 639 legge n. 147 del 27/12/2013;

    3946 - SANZIONI  su Tari - tassa sui rifiuti - articolo 1,comma 639, legge n.147 del 27/12/13;

    Indicare poi nelle apposite sezioni i seguenti dati:

    Codice Ente: A293

    Sezione: EL

    Anno di riferimento: indicare l'anno a cui il tributo si riferisce

    Non si fa luogo al versamento se il tributo da versare è inferiore a 7  euro per anno d'imposta.

    ATTENZIONE: in caso di smarrimento del modello F24 oppure dell'avviso di pagamento è possibile richiederne copia all'ufficio tributi comunale

    Il pagamento può essere effettuato in modalità spontanea anche servendosi del sistema  PagoPa

    Data iniziale di pubblicazione: 24/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 20/05/2024

    Pagamento della TARI per i residenti all'estero

    I soggetti passivi residenti all'estero, che non possono utilizzare l'F24, potranno effettuare un bonifico bancario a favore di COMUNE DI ANGOLO TERME sul c/c presso la Banca Popolare di Sondrio

    con IBAN IT57R0569654440000007000X51 (codice BIC - SWIFT POSOIT22), avendo cura di indicare nella causale: il nominativo del contribuente, la denominazione del tributo (TARI) e l'anno d'imposta.

    Data iniziale di pubblicazione: 24/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 28/12/2020

    Scadenze di pagamento
    Scadenze di pagamento Anno 2023

    acconto: 31/08/2023

    saldo: 31/12/2023

    Data iniziale di pubblicazione: 24/12/2023

    Ultimo aggiornamento: 20/05/2024

    Informazioni per ritardi od omissioni di pagamento
    Ravvedimento operoso

    Per chi, per vari motivi, non ha potuto pagare le rate TARI entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento Operoso.

    Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.

    Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'Articolo 13 del   decreto legislativo 472/97

    Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

    In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

    Ci sono quattro tipologie di ravvedimento :

    1. Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

    2. Ravvedimento Breveapplicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

    3. Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale .

    4. Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione (*), la data di riferimento è quella della scadenza del versamento.
      Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

    (*) La Dichiarazione in generale è presentata in caso di variazioni e ha effetti anche per gli anni successivi. In alcuni casi può essere richiesta la dichiarazione annuale.

    5. Ravvedimento Lunghissimo: è applicabile per i versamenti effettuati con ritardo di più di un anno e fino a due anni con una sanzione pari al 4,29% e per versamenti effettuati oltre i due anni con una sanzione del 5% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

     

    Data iniziale di pubblicazione: 24/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 27/12/2020

    Sanzioni
    1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo TARI risultante dalla dichiarazione e dagli avvisi di pagamento si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato.

      1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 Euro.

      2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo dovuto, con un minimo di 50 Euro.

      3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta alle richieste del funzionario responsabile entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, si applica la sanzione amministrativa da 100 a 500 Euro;

      4. Le sanzioni previste ai comma 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

      5. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 



    Data iniziale di pubblicazione: 24/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 27/12/2020

    Procedura di segnalazione modifiche o errori
    Come segnalare delle variazioni dei dati dell'utenza TARIP

    Denuncia originaria:

    Coloro che hanno iniziato ad occupare o detenere locali destinati a qualsiasi uso ed aree scoperte operative, cioè adibite allo svolgimento di attività lavorative, devono presentare al Comune, se non lo hanno già fatto, la denuncia di inizio occupazione o detenzione. La denuncia deve essere redatta su appositi moduli messi a disposizione dal Comune, compilata con tutte le indicazioni richieste e sottoscritta La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.

    Denuncia integrativa o modificativa:

    Con le stesse modalità sopra specificate, i contribuenti sono tenuti a presentare denuncia integrativa o modificativa nel caso di variazioni relative ai locali ed aree occupate, alla loro superficie e/o destinazione che comporti una variazione dell'ammontare della tassa .

    Denuncia di cessazione:

    Nel caso di cessata occupazione dei locali, al fine di ottenere la cessazione del tributo, è necessario presentare all’Ufficio Tributi del Comune apposita denuncia di cessazione dell’occupazione e, all’atto della stessa, a provvedere alla restituzione dei bidoni per la raccolta rifiuti.

    Data iniziale di pubblicazione: 20/05/2024

    Ultimo aggiornamento: 20/05/2024

    Data iniziale di pubblicazione: 20/05/2024

    Ultimo aggiornamento: 20/05/2024

    Segnalazione di errori

    Per la segnalazione di errori  negli avvisi recapitati è possibile contattare l'ufficio tributi per una prima verifica, oppure trasmettere all'ufficio  opportuna comunicazione completa di documento d'identità 

    Nel caso di errore di calcolo o versamento dell'avviso TARIP è possibile presentare la richiesta di rettifica  o rimborso trasmettendo apposita richiesta.

    Il Comune darà risposta alla richiesta  di rettifica entro 60 giorni lavorativi  dal ricevimento dell'istanza.

    In caso di rimborso lo stesso verrà perfezionato entro 120 gg lavorativi dalla richiesta.

    Data iniziale di pubblicazione: 20/05/2024

    Ultimo aggiornamento: 20/05/2024

    E' possibile effettuare una richiesta di rimborso o sgravio della Tassa Rifiuti compilando il modello allegato

    Data iniziale di pubblicazione: 29/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 29/12/2020

    E' possibile richiedere la rettifica dell'avviso TARI compilando il modello allegato

    Data iniziale di pubblicazione: 20/12/2023

    Ultimo aggiornamento: 22/05/2024

    Procedura invio e compilazione documenti elettronici
    Modalità richiesta invio elettronico degli avvisi di pagamento

    Qualora si volesse optare per la ricezione in formato elettronico dell'avviso di pagamento è possibile effettuare la richiesta all’indirizzo: uff.tributi@comune.angolo-terme.bs.it

    Data iniziale di pubblicazione: 24/12/2020

    Ultimo aggiornamento: 28/12/2020

    Comunicazioni di ARERA
    Comunicazioni di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)

     

    Lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente fornisce informazioni ed assistenza  agli utenti del settore rifiuti 

    Sul sito Arera, sono consultabili tutte le comunicazioni e gli atti emanati dall'Autorità in materia di rifiuti.

    Data iniziale di pubblicazione: 20/05/2024

    Ultimo aggiornamento: 20/05/2024